Storia della Direttiva 2004/80/CE e del Disegno di Legge 5068 disperso nel mare Parlamentare….dal 2004

Ho cercato di comprendere come fosse la legislazione e ho scoperto che….

L’attenzione delle istituzioni Europee verso la tutela delle vittime dei reati, in particolare quelli violenti, risale alla Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983) hanno fatto seguito, nell’ambito dell’Unione europea, sia la Decisione-quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nonché, in una prospettiva tipicamente “da primo Pilastro” di armonizzazione delle legislazioni, la Direttiva comunitaria n. 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004. Termine ultimo, prima di incorrere in sanzioni era il 1 luglio 2005, sarebbe interessante capire quanto sia costata ai contribuenti Italiani, la mancata applicazione di questa direttiva e quanto con questi soldi si sarebbe potuto fare in favore delle vittime. La Direttiva indica che “Tutti gli Stati membri provvedano a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”. Inoltre, la Direttiva prevede che il risarcimento sia, nella pratica, facilmente accessibile, indipendentemente dal luogo dell’UE in cui un cittadino sia vittima di un reato, mediante la creazione di un sistema di cooperazione tra autorità nazionali operativo dal 1° gennaio 2006. Nessuno di questi atti ha sinora prodotto effetti in Italia. In base al principio di responsabilità che lo Stato si assume verso la collettività e che vieta gli atti di giustizia privata, esso è tenuto a conciliare con gli aventi diritto, a maggior ragione per quei reati che vedono coinvolti soggetti seguiti da istituzioni e organi collegati ai servizi sociali. Questo vuoto normativo appare agli occhi della vittima e della sua famiglia un inadempimento odioso e persistente.

Ignorando la Decisione-quadro (di seguito meglio spiegata) e la Direttiva 2004/80, l’Italia commette infrazione sussistendo per l’Ordinamento Italiano un obbligo di adeguarsi. Nel primo caso, l’inadempimento italiano ha dato origine ad una sentenza (Pupino). Nel caso della Direttiva, la sua attuazione è predetta dalla legge comunitaria per il 2005 (legge n. 29 del 2006, nella parte in cui conferisce al Governo la delega per l’emanazione di un decreto legislativo a tal fine). Tuttavia, questo intervento non si è ancora realizzato, con la conseguenza che, scaduto il 1° gennaio 2006 il termine per il recepimento, le disposizioni della Direttiva rimangono, al momento, lettera morta. Pensiamo all’Europa come un problema ma si comprende come le regole europee cercano di introdurre principi di civiltà giuridica, per contro il comportamento del Legislatore Italiano continua a mostrare persistente ed odiosa indifferenza verso una efficace tutela delle vittime dei reati.

Facendo un passo in dietro, è paradossale come l’U.E. provveda ad emanare Raccomandazioni e Direttive che vanno nell’interesse del cittadino e queste restano lettera morta, è ovvio che se U.E. la si cita solo per le sanzioni o i costi la percezione è sempre negativa. Illuminante esempio è la Raccomandazione n°R 11 (28 giugno 1985) relativa alla posizione della vittima nel quadro penale. Questa in modo davvero utile ed efficace sollecita gli stati membri affinché:

  • Formino degli operatori delle forze dell’ordine circa compiti e competenze relazionali con le vittime adeguate, costruttive, rassicuranti. Fornendo loro informazioni sull’assistenza materiale e giuridica compresa la possibilità di risarcimento del danno subito.

  • Diritti della vittima durante il procedimento giudiziario e condizioni per garantire il risarcimento del danno subito da parte del colpevole o venendo meno questa condizione attraverso lo Stato.

  • Protezione della vita privata e della dignità della vittima, protezione speciale quando ritenuto necessario.

Nella stessa si trovano considerazioni che rimarcano le responsabilità del sistema giustizia nei confronti della vittima, considerando che…

  • gli obiettivi del sistema giustizia penale sono stabiliti tra Stato e Colpevole

  • di conseguenza il funzionamento di questo sistema ha spesso la tendenza ad accrescere anziché diminuire i problemi della vittima

  • la funzione della giustizia penale dovrebbe essere di rispondere ai bisogni della vittima e salvaguardare i suoi interessi

  • a questi fini è necessario tenere in evidenza nel sistema di giustizia penale dei danni fisici, psicologici, materiali e sociali subiti dalla vittima ed esaminare quali sforzi siano auspicabili per soddisfare i suoi bisogni in questi ambiti.

La dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali di giustizia per le vittime dei reati di abuso di potere del 29 novembre 1985, svolta in Italia. Sono definiti, dieci principi di base della giustizia per le vittime di crimini, con molti punti in comune con la Raccomandazione 11 (85), il paese ospitante ha lasciato disattese tali indicazioni.

Decisione Quadro del consiglio dell’Unione Europea relativa alla posizione della vittima nell’ambito del processo penale (15 marzo 2001), riconosce la maggior parte dei Principi di base contenuti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite come vincolanti per la legislazione degli Stati Membri.

Libro Verde Commissione delle Comunità Europee 2001, 536 definitivo. Formalizza l’obbligo da parte dello Stato di intervenire risarcendo la vittima qualora ciò non avvenga da parte del o dei colpevoli.

Conseguenza del Libro Verde è la “famosa” Direttiva comunitaria n. 2004/80/CE, per la quale il Consiglio applica l’articolo 308 del Trattato della Comunità Europea che consente di esercitare alcuni poteri verso gli Stati affinché pongano in essere un’azione nell’interesse della Comunità Europea.

16 giugno 2004 il Parlamento appronta un Disegno di legge n°5068, interessante per i contenuti. Da una ricerca che ho svolto presso gli atti del Senato questo è il suo stato. Al 14 settembre 2004: assegnato (non ancora iniziato l’esame). Temo che sia arenato! In questo Disegno di legge si demanda alle Regioni e Polizia giudiziaria l’attività verso le vittime e le loro famiglie. http://legislature.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=14PDL0062850 .

Nel 2007 la montagna partorisce il topolino con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n° 204 ……… http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07204dl.htm questo DL, tralasciando tutti gli altri supporti che venivano indicati nel DL 5068, di fatto riconosce il risarcimento solo a cittadini europei residenti in una nazione della UE che subiscano un reato in Italia.

Questa ricerca parrà incompleta per un giurista. Ma è evidente come, al di là del noioso elenco di dati, l’inutilità e talvolta offensivo atteggiamento di coloro che per ogni evento delittuoso o fatto che sale agli onori della cronaca invocano “pene esemplari” e “la legge speciale” di turno. È già tutto scritto, non occorrono leggi ad-hoc per situazioni di genere o di razza, creando il marketing del dolore a solo vantaggio di chi lo cita! Occorre applicare i principi generali già previsti, sia in ambito costituzionale che nelle normative Europee. È mortificante constatare che dal 1985 la strada sia stata segnata e nessuno l’abbia mai voluta percorrere, o vedere come ad esempio il Disegno di Legge del 2004 sia del tutto abbandonato. Evitare i toni populistici è davvero difficile!

Nota: Le Decisioni Quadro come le Direttive, pur non avendo efficacia diretta, sono vincolanti per quanto riguarda i risultati da raggiungere negli stati membri.